Alcol

In questa sezione puoi trovare alcune interessanti info sull'alcol ed i suoi danni

L'alcol ed i suoi effetti

L’alcol etilico o etanolo è un composto organico liquido e incolore che si ottiene per distillazione o dalla fermentazione degli zuccheri presenti nella frutta, nei cereali, in alcuni semi e tuberi.

Indica la percentuale in volume di alcol etilico presente nella bevanda.
Per bevande alcoliche si intendono tutte le bevande che hanno un contenuto alcolico espresso in volume superiore all’1,2%.
L’alcol etilico ingerito consumando una bevanda si misura invece in grammi.

Per conoscere il quantitativo di grammi assunti è sufficiente moltiplicare la gradazione alcolica per 0,8 (densità alcol); si ottengono così i grammi di alcol contenuti in 100 ml.

Per esempio: vino a 12 gradi x 0,8=9,6 gr. di alcol in 100 ml (circa un calice) [moltiplicando ancora per 10 si ottiene il contenuto di alcol puro in un litro di bevanda alcolica].

Il 10% dell’alcol etilico ingerito sotto forma di bevande alcoliche viene assorbito rapidamente dallo stomaco e dall’intestino, diffondendosi così nel circolo sanguigno e raggiungendo tutte le parti del corpo, per essere poi eliminato attraverso l’urina, il sudore e il respiro.

Il restante 90% arriva al fegato dove gli enzimi provvedono ad una serie di trasformazioni che generano sostanze nocive per l’organismo.

La velocità di assorbimento dipende da vari fattori:

  • peso corporeo,
  • sesso,
  • gradazione alcolica della bevanda,
  • modalità e tempi di assunzione,
  • presenza e tipo di cibo nello stomaco,
  • condizioni di salute,
  • assunzione di farmaci.

L’alcol agisce principalmente a livello del sistema nervoso centrale. Man mano che aumenta il tasso alcolemico gli effetti cambiano radicalmente.

In un primo tempo:

  • suscita uno stato di euforia (le persone possono apparire eccezionalmente loquaci ed espansive)
  • successivamente l’alcol “deprime” il sistema nervoso centrale, perciò l’invio e la ricezione dei messaggi da e per il cervello sono rallentati
  • agisce sulla concentrazione e sulla coordinazione dei movimenti
  • riduce la capacità di reazione a situazioni improvvise

Fino ad arrivare a:

  • l’ebbrezza con difficoltà ad articolare i movimenti e la parola
  • l’ubriachezza con alterazioni di vario grado dello stato di coscienza, andatura barcollante, disturbi dell’equilibrio, difficoltà di linguaggio, aumento della frequenza cardiaca
  • il coma
  • la morte

Gli effetti dell’alcol dipendono dalla concentrazione di alcol nel sangue cioè dall’alcolemia o tasso alcolemico che si misura in grammi di alcol x litro sangue.

Il tasso alcolemico non dipende solo dalla quantità di alcol assunto ma anche da altri fattori:

  • la modalità di ingestione a digiuno o durante il pasto e il tempo trascorso dall’assunzione: la quantità di cibo presente nello stomaco e nell’intestino rallentano l’assorbimento dell’alcol nel sangue la gradazione alcolica della bevanda
  • il peso del bevitore: nel corpo di una persona di costituzione snella circola una minor quantità di sangue rispetto a quella che circola nel corpo di una persona di costituzione robusta: quindi a parità di consumo alcolico avrà una maggiore concentrazione di alcol nel sangue
  • il sesso: il fegato della donna ha una capacità ridotta rispetto all’uomo di metabolizzare l’alcol e inoltre l’alcol viene diluito in misura inferiore rispetto agli uomini per una maggiore quantità di tessuti adiposi e meno acqua per Kg di peso corporeo
  • altri fattori come l’età, la condizione lavorativa, l’etnia, lo stato di salute psico-fisico, l’assunzione di farmaci, tempi e modi di assunzione.

Data la quantità di fattori che influenzano la concentrazione di alcol nel sangue è impossibile definire una soglia alcolica, cioè il limite tra bere normale e bere patologico o a rischio, che sia valida per tutti o anche solo per un gruppo di persone.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera il consumo stesso di alcol una situazione a rischio.

Per lo stesso motivo può essere fuorviante fornire indicazioni valide per tutti sulla quantità di alcol che si può assumere senza raggiungere un’alcolemia a rischio.

E’ invece possibile calcolare caso per caso, benché in maniera approssimativa, il livello di alcolemia con la seguente formula:

alcol ingerito in grammi = peso corporeo (Kg.) x 0,7 (coefficiente per uomo) o 0,6 (donna)

Ad esempio un uomo di 70 kg. per circa un’ora dopo l’assunzione di 2 boccali di birra (5 gradi) avrà un tasso alcolemico di 40 grammi di alcol= 0,8 g/l (70Kg. x 0,7) Il calcolo proposto si riferisce ad un consumo di alcol effettuato a digiuno.

Per evitare ogni complicazione di calcolo vieni a ritirare gratuitamente presso il camper il disco orario: nel retro trovi un regolo per l’alcolemia semplice da impostare e da usare

Alcol e guida

1. E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato con:

Tasso di alcol nel sangueSanzionePenaPatente
A) 0,5-0,8 gr/ltAMMENDA da 500 a 2000 €Sospensione da 3 a 6 mesi -10 punti
B) 0,8-1,5 gr/ltAMMENDA da 800 a 3200 €ARRESTO fino a 6 mesiSospensione da 6 mesi a 1 anno -10 punti
C) oltre 1,5 gr/ltAMMENDA da 1500 a 6000 €ARRESTO da 6 mesi a 1 anno (**)Sospensione da 1 a 2 anni(*)

(*) = Revoca in caso di recidiva entro i due anni.

(**)= Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la CONFISCA del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo appartenga a persona estranea al reato. Se il proprietario del mezzo è persona estranea il periodo di sospensione della patente si raddoppia.

In tutte e 3 le ipotesi A, B, C se il conducente provoca un incidente le sanzioni raddoppiano e scatta il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni.

ATTENZIONE: se l’intestatario (proprietario) del veicolo viaggia come passeggero ed è quindi a bordo dello stesso al momento della violazione si applica comunque la confisca.

Dalle 22,00 alle 07,00 nel caso di tasso alcolico riscontrato superiore a 0,8 gr/lt l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà.

Prevede la qualificazione di nuove categorie di conducenti

  • quelli di età inferiore a 21 anni
  • i neopatentati nei primi tre anni (patente cat. B)
  • i c. d. autisti professionali (tassisti, camionisti, ecc.)
  • i conduttori di veicoli che superano le 3,5 tonnellate o che trasportano più di 8 persone.

Per costoro è fatto DIVIETO ASSOLUTO di assumere sostanze alcoliche quando si pongono alla guida di autoveicoli. Pertanto il tasso alcolemico rilevato dovrà essere di 0,0 gr/lt.

  • Da 0,0 a 0,5 gr/lt scatta la sanzione amministrativa da 155 a 624 € e – 5 punti.
  • Da 0,5 a 0,8 gr/lt la pena (da 3 a 6 mesi) viene aumentata di un terzo
  • Superiore a 0,8 gr/lt pene aumentate da un terzo alla metà.

In questi casi la patente viene sempre revocata nei confronti degli autisti professionali (di autobus, autoarticolati, autosnodati o comunque superiori a 3,5 t.)

NOVITA’ ASSOLUTA: la revoca della patente disposta a seguito di violazione per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche o stupefacenti può essere considerata giusta causa di licenziamento:

In caso di rifiuto da parte del conducente di sottoporsi a controllo con etilometro (o pre-test) le pene sono aumentate da un terzo alla metà e scatta comunque la confisca del veicolo ( se proprietario del mezzo).

Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Anche in questo caso sono previste diverse categorie di conducenti:

  • quelli senza prescrizioni particolari;
  • coloro i quali non hanno compiuti 21 anni (o i neopatentati nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente B)
  • i conducenti professionali (tassisti, camionisti, etc)
  • i conducenti di veicoli speciali (superiori a 3,5 tonnellate)

Cosa si rischia in caso di positività all’esame tossicologico:

  • violazione penale (ammenda da 1500 a 6000 euro)
  • arresto da 6 mesi a 1 anno
  • sospensione della patente da 1 a 2 anni
  • sottrazione di 10 punti
  • confisca del veicolo (se intestato a persona estranea raddoppia il periodo di sospensione della patente)
  • se si provoca un incidente le pene sono raddoppiate e la patente revocata
  • dalle ore 22,00 alle ore 07,00 le pene aumentano da un terzo alla metà.

Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose

1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per:

a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di postia sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonchè di autoarticolati e di autosnodati.

2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (gli). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.

5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell’articolo 186.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell’articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell’articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/1), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età».Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertatoun valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.

GIOVANI, ALCOOL E GUIDA®

E’ disponibile nella sezione documenti la relazione finale sulle prove di guida sicura effettuate durante il convegno “ENJOYOURSELF”

Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso a di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell’articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell’articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall’ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater.

1-quater. L’ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anzichè su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell’articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5.bis Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.

6. Il prefetto, sulla base dell’esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. Abrogato

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonche’ quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.

8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonchè nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Tassi consentiti nei paesi europei

Scarica la cartina con i limiti previsti nei vari paesi.

PaeseLimite
Austria0,50 gr/lt
Belgio0,50 gr/lt
Bulgaria0,50 gr/lt
Croazia0,00 gr/lt
Danimarca0,50 gr/lt
Estonia0,00 gr/lt
Finlandia0,50 gr/lt
Francia0,50 gr/lt*
Germania0,50 gr/lt
Grecia0,50 gr/lt*
Irlanda0,50 gr/lt
Islanda0,50 gr/lt
Lettonia0,50 gr/lt
Liechtenstein0,05 gr/lt
Lituania0,40 gr/lt
Lussemburgo0,50 gr/lt
Macedonia0,50 gr/lt*
Malta0,80 gr/lt
Moldova0,03 gr/lt
Norvegia0,20 gr/lt
Paesi Bassi0,50 gr/lt*
Polonia0,20 gr/lt
Portogallo0,50 gr/lt
Regno Unito0,80 gr/lt
Repubblica Ceca0,00 gr/lt
Romania0,00 gr/lt
Russia0,03 gr/lt
Serbia0,03 gr/lt*
Slovacchia0,00 gr/lt
Slovenia0,50 gr/lt*
Spagna0,25 gr/lt*
Svezia0,20 gr/lt
Svizzera0,50 gr/lt
Turchia0,50 gr/lt*
Ucraina0,00 gr/lt
Ungheria0,00 gr/lt
Cipro0,05 gr/lt
Bosnia e Erzegovina0,30 gr/lt
Albania0,00 gr/lt
Montenegro0,03 gr/lt
Bielorussia0,00 gr/lt
Armenia0,00 gr/lt
*= non per tutti;

Tassi consentiti in altri stati

PaeseLimite
Canada0,80 gr/lt*#
Messico0,80 gr/lt*
Marocco0,00 gr/lt
Stati Uniti0,80 gr/lt*#
Tunisia0,00 gr/lt
*= non per tutti; #= non ovunque nel territorio

Maggiori dettagli

Limite consentito: 0,50 grammi/lt di sangue. 0,01 grammi/lt sangue per i primi 2 anni per i neo patentati.

Il conducente con un tasso di alcolemia fra 0,5gr/lt e 0,8gr/lt è passibile di ammenda e l’infrazione viene registrata nel sistema della c.d. patente a punti. A partire da un tasso di 0,8, il conducente è punito con l’ammenda e con la sospensione della patente.

Test di rilevamento:

Qualora un conducente sia sospettato di trovarsi in stato di ubriachezza durante la guida o quando è responsabile di un veicolo, la polizia ha facoltà di sottoporlo al test dell’alito. In caso di positività del test, il conducente dovrà sottoporsi a visita medica. Se si presume che un conducente o un pedone in stato di ebbrezza siano stati la causa di un incidente grave, la polizia ha facoltà di sottoporli a un prelievo del sangue.

Sanzioni:

La polizia ha  anche  facoltà di ritirare la patente di guida del conducente in stato di ebbrezza nonché le chiavi del veicolo al fine di impedirgli di continuare ad utilizzarlo.La guida sotto l’influenza dell’alcol ha conseguenze legali gravi. Nel caso si tratti di un visitatore, gli può essere negato il diritto di guidare in territorio austriaco. Un conducente che rifiuti di sottoporsi all’alcotest è passibile delle stesse sanzioni previste per chi conduce un veicolo con un tasso di alcolemia pari o superiore allo 1,60 grammi/litro di sangue

Limite consentito: 0,50 grammi/lt di sangue

Test di rilevamento:

colui che guida o che si appresta a guidare un veicolo, o che si presume sia l’autore di un incidente (anche un pedone), può essere sottoposto a un test sul posto.

Sanzioni:

se il test è positivo (c’è nel sangue una misura tra lo 0,5 e lo 0,8 di alcool) scatta il divieto di guida nelle tre ore successive (con ritiro della patente per questo lasso di tempo) e un’ ammenda sul posto di 125 Euro. In caso di non pagamento, può essere imposta una multa da 125 a 2500 Euro

Limite consentito: 0,50 grammi/lt di sangue

Test di rilevamento:

Qualsiasi conducente, residente o visitatore, che viene sospettato di essere ebbro può essere obbligato a sottoporsi a un test dell’alito. Se il test è positivo, deve subire una analisi del sangue

Limite consentito: 0,00 grammi/lt di sangue

Divieto di guida per chi abbia nell’organismo “tracce di alcool o stupefacenti”. La norma riduce quindi a zero il tasso alcolemico consentito per litro d’aria inspirato.

Test di rilevamento:

La polizia può sottoporre i guidatori che vengono fermati al test dell’alito o ad esami medici (sangue e urine). In caso di incidente il test è obbligatorio

Limite consentito: 0,50 grammi/lt di sangue

Le autorità danesi distinguono due categorie di guida in stato di ebbrezza:

  • la “guida in stato di alcolemia” (in danese “promillekorsel”): il tasso di alcool nel sangue è tra 0,51 e 1,2gr/lt.
  • la guida in stato di alcolemia pronunciata (in danese spirituskorsel”): se il tasso d’alcool nel sangue supera 1,2gr/lt o se ci sono delle circostanze aggravanti.

Test di rilevamento:

La polizia può effettuare il test di rilevamento su conducenti scelti a caso

Sanzioni:

Se un guidatore ha un tasso d’alcol nel sangue tra 0,51 e 1,2, gli viene  inflitta un’ammenda e se il tasso d’alcol è superiore a 0,8 al guidatore viene ritirata temporaneamente la patente. Se il tasso è superiore a 1,2, al conducente viene inflitta un’ammenda, in certi casi una pena e la patente viene ritirata per un minimo di 12 mesi

Limite consentito: 0%.

Test di rilevamento:

I test sono frequenti: si raccomanda di non bere bevande alcoliche prima di mettersi alla guida

Limite consentito: 0,50 grammi/lt di sangue

Test di rilevamento:

La polizia ha facoltà di effettuare il test dell’alito o del sangue su conducenti presi a caso

Limite consentito: 0,50 grammi/lt di sangue, salvo per i conducenti di autobus e autocarri per i quali tale limite è ridotto a 0,2.

Test di rilevamento:

La polizia può chiedere a qualsiasi conducente di veicolo di sottoporsi ad un test dell’alito. Il test è obbligatorio in caso di incidente che provochi feriti o in seguito a grave infrazione. Se il test è positivo, il conducente deve sottoporsi ad un controllo con etilometro o ad un’analisi del sangue. Se il test è positivo o se il conducente rifiuta di effettuare il test, la polizia può ritirare immediatamente la sua patente. Dal 1 luglio 2012 è introdotto l’obbligo di avere a bordo del veicolo un kit alcol-test.

Sanzioni:

  • tra il 0,05 e 0,08 % di alcool nel sangue (da 0,25 mg a 0,40 mg per litro di aria espirata): multa forf. di 135 Euro (ridotta a 90 euro se il pagamento ha luogo entro 3 giorni e aumentata a 375 euro se il pagamento non ha luogo entro 30 giorni); rid. 6 punti sulla patente;
  • al di sopra di 0,08 % di alcool nel sangue (oltre 0, 40 mg per litro di aria espirata): può applicarsi il ritiro immediato della patente per 72 ore; multa fino a 4500 Euro; sospensione della patente fino a 3 anni; arresto fino a 2 anni; rid. 6 punti sulla patente; confisca del veicolo.
  • al di sopra di 0,02 per i conduttori di trasporti pubblici: multa forf. di 135 euro; riduzione 6 punti patente; sospensione patente per un periodo fino a 3 anni 

L’importo di tutte queste sanzioni viene aumentato in caso di incidente che comporti lesioni gravi.

Stupefacenti

Un conducente coinvolto in un incidente o che ha commesso un’infrazione quali l’ eccesso di velocità, la mancata osservanza dell’obbligo di indossare la cintura di sicurezza o il casco, deve sottoporsi al test  per verificare se guidava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’impiego di un test della saliva è generalizzato al fine di individuare i conducenti sotto l’effetto di stupefacenti. In caso di incidente mortale, la polizia procede in maniera sistematica a eseguire dei test di individuazione di sostanze stupefacenti.  Il conducente che rifiuti di sottoporsi a tali test è passibile di una forte multa e di arresto fino a 2 anni

Sanzioni:

un conducente trovato sotto l’effetto di stupefacenti è passibile di una multa fino a 4500 Euro, 3 anni di sospensione della patente e 2 anni di carcere. Qualora venga trovato anche in stato di ebbrezza la multa può arrivare a 6000 euro con una pena detentiva fino a 3 anni

Limite consentito:

Tutti i titolari di patenti rilasciate da meno di due anni e tutti coloro che non hanno ancora compiuto il 21esimo anno di età devono risultare completamente sobri alla guida; per essi il divieto di assunzione d’alcool è assoluto: il limite è dunque dello 0,0 grammi/lt di sangue

A prescindere dalle categorie predette e in caso di incidente stradale, un tasso alcolico fino allo 0,29 grammi/lt di sangue non comporta l’aggravante della guida in stato di ebbrezza.

Chi risulti avere un tasso alcolico da 0,3 a 0,5 grammi/lt di sangue non è in genere punibile. Tuttavia commette reato chi, pur entro tali limiti, guidi in modo irregolare o sia coinvolto in un incidente stradale.

Oltre lo 0,5 grammi/lt di sangue vi è contravvenzione del codice della strada, con elevate sanzioni pecuniarie e divieto di circolazione.

C’è reato per guida in stato di ebbrezza oltre lo 0,3 grammi/lt di sangue se la guida è irregolare, e, in tutti i casi, oltre l’1,1 grammi/lt di sangue.

Test di rilevamento:

La polizia può richiedere la prova del palloncino ma, se l’interessato rifiuta di sottoporvisi, c’è l’obbligo dell’esame del sangue.

Sanzioni:

La pena è commisurata al tasso alcolico riscontrato, alle circostanze del reato e comporta in ogni caso un “divieto di circolazione” in Germania.

Analogamente si rende punibile anche chi guida una bicicletta dopo aver assunto dell’alcool.

Limite consentito: 0,50 grammi/lt di sangue.

E’ vietato guidare un veicolo a chiunque si trovi sotto l’influenza dell’alcol o di materie tossiche. Se il tasso alcolico nel sangue di un conducente è di 0,50 (corrispondente a 0,25 mg per litro di aria espirata) o superiore, questo costituisce un reato passibile di sanzioni.

Un limite inferiore si applica ai conducenti che hanno conseguito la patente di guida da meno di due anni, ai motociclisti e agli autisti di veicoli commerciali e professionali.

Test di rilevamento:

Le forze dell’ordine possono controllare qualsiasi persona sospettata di guida in stato di ebbrezza. Vi è l’obbligo per il conducente al quale viene fatta tale richiesta di sottomettersi al test.

Sanzioni:

  • . tasso alcolico da 0,2 a 0,4 g/l   78 euro
  • . tasso alcolico da 0,4 a 0,6 g/l   156 euro e sospensione patente 3 mesi
  • . più di 0,6 g/l  624,50 euro +  2 mesi di prigione  e sospensione patente per 6 mesi

Un eventuale rifiuto di sottoporsi al test può determinare sanzioni che vanno fino all’arresto, un’ammenda e il ritiro della patente

Limite consentito: 0,50 grammi/lt di sangue.

Test di rilevamento:

un agente di polizia (“garda”) può richiedere a qualsiasi persona sospettata di guidare in stato di ebbrezza di sottoporsi ad un test del livello di alcol nel sangue. Se l’esito del test è positivo, l’automobilista deve seguire l’agente al commissariato di polizia per sottoporsi ad un prelievo di sangue o a un test dell’urina

Limite consentito: 0,5 grammi/lt di sangue.

Test di rilevamento:

Le norme che riguardano la guida sotto l’influenza dell’alcol sono molto severe. La polizia ha facoltà di sottoporre qualsiasi conducente alla prova dell’alito. Le analisi del sangue si effettuano nei centri sanitari. Un conducente il cui tasso d’alcolemia superi lo 0,5 per mille è passibile di una forte ammenda, con ritiro della patente di guida

Sanzioni:

ammenda di 50.000-100.000 ISK+ ritiro della patente da 1 mese a definitivo

Limite consentito: 0,5 grammi/lt di sangue.

Sanzioni:

sono di carattere penale se viene riscontrato un tasso alcolico superiore a 1 gr/lt

Test di rilevamento: può essere richiesto a seguito di un incidente o per un controllo

Limite consentito: 0,8 grammi/lt di sangue.

Test di rilevamento:

qualsiasi persona sospettata di guidare un veicolo sotto l’influenza dell’alcol può essere sottoposta ad un test alcolimetrico sul posto. Il test è obbligatorio in caso di incidente grave che abbia causato feriti ed in seguito a infrazione grave. Se il test risulta positivo viene imposto un prelievo di sangue per determinare il tasso alcolemico

Sanzioni:

Eccesso d’alcol nel sangue da 25 a 1.250 EUR. In tutti i casi, un giudice può decidere per un periodo di ritiro della patente

Limite consentito: 0,5 grammi/lt di sangue. Per l’autista di un veicolo adibito al trasporto di passeggeri o al trasporto di merci, il tasso deve essere 0%.

Test di rilevamento:

chiunque alla guida di veicoli sia sospettato di aver consumato bevande alcoliche può essere sottoposto al test dell’alito oppure a visita medica

Sanzioni:

il conducente è passibile di giudizio oltre all’ammenda da 4000 a 12.000 denari (o all’arresto fino a 30 gg.)

Limite consentito: 0,8 grammi/lt di sangue.

Sanzioni:

Chiunque guidi un veicolo sotto l’influenza dell’alcol o di droghe commette un’infrazione e la condanna inflitta può essere sia un’ammenda sia l’arresto fino a 3 mesi. Inoltre, a chiunque guidi un veicolo sotto l’influenza di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti può essere ritirata la patente per un periodo minimo di 3 mesi, in prima condanna, e per un periodo minimo di un anno in caso di recidiva

Il limite consentito è 0.03 gr/l

Limite consentito: 0,2 grammi/lt di sangue.

Sanzioni:

l’arresto, il ritiro della patente con multe pesantissime e, in caso di non conciliazione immediata,  il sequestro della vettura

Limite consentito: 0,5 grammi/lt di sangue.

Limite speciale: 0,20 gr/lt per un neopatentato (primi 5 anni di patente) e per un motociclista sotto i 24 anni

Limite consentito: 0,2 grammi/lt di sangue.

Test di rilevamento:

La polizia può richiedere a chiunque sia alla guida di un veicolo di sottoporsi al test dell’alito.  Il test dell’alcolemia è comunque obbligatorio in caso di incidente che abbia causato danni corporali o in seguito ad infrazione grave

Sanzioni:

  • da 0,20 a 0,50 (“Guida sotto l’influenza dell’alcool” – Infrazione grave): multa fino a 5.000 PLN e sospensione della patente da 6 mesi a 3 anni
  • superiore a 0,50 (“Guida in stato di ubriachezza” – reato): importo della multa imposto dal tribunale, reclusione fino a 2 anni e sospensione della patente da 1 a 10 anni. 

Limite consentito: 0,5 grammi/lt di sangue.

Test di rilevamento:

il test alcolimetrico può essere effettuato su conducenti presi a caso e su conducenti e pedoni a seguito di un incidente. Il conducente che rifiuti di sottoporsi al test alcolimetrico deve sottoporsi ad un prelievo di sangue: se il test risulta positivo la polizia vieta la guida per 12 ore a meno di esito negativo di un secondo test

Sanzioni:

  • da 0,50 a 0,80gr/lt: 250-1250 EUR e ritiro patente da 1 mese a 1 anno
  • oltre 0,80: 500-2500 EUR e ritiro patente da 2 mesi a 2 anni

Limite consentito: 0,8 grammi/lt di sangue.

Test di rilevamento:

la polizia può richiedere ad un conducente sospettato di avere commesso un’infrazione o che sia coinvolto in un incidente di sottoporsi al test del sangue

Limite consentito: 0,0 grammi/lt di sangue. Nessuna tolleranza.

Test di rilevamento:

E’ obbligatorio sottomettersi al test alcolemico in caso di richiesta. A seguito del test può essere richiesto anche un prelievo del sangue

Sanzioni:

multa sul posto di 2.000 CZK; a seguito di un incidente  multa fino a 15.000 CZK, ritiro del permesso di guida fino a 2 anni o  1 anno di detenzione

Limite consentito: 0,0 grammi/lt di sangue. Nessuna tolleranza.

Test di rilevamento:

La polizia può fermare un automobilista a caso e sottoporlo ad un test del livello di alcol nel sangue

Sanzioni:

Chi guida un veicolo a motore su strada pubblica con una quantità accertata di alcol nel sangue è passibile del ritiro della patente fino ad un massimo di 90 giorni. Tale periodo può essere ridotto a 30 giorni se il conducente assiste ad almeno 7 giorni di lezioni di guida, supera un esame e ottiene un certificato.

Limite consentito: 0,03 grammi/lt di sangue.

Test di rilevamento:

la polizia utilizza l’ “alcootest”

Limite consentito: 0,49 grammi/lt di sangue

E’ ammessa anche la visita medica che dimostri l’alterazione delle normali funzioni a prescindere dalla percentuale di alcol nel sangue. Per i conducenti di professione il tasso alcolemico legale è 0%.

Test di rilevamento:

Qualsiasi persona sospettata di essere in stato di ebbrezza, che guidi o cerchi di guidare un veicolo, deve sottoporsi ad un test alcolemico o ad una visita medica.

Sanzioni:

possono consistere in una ammenda(5.000-25.000 CSD), in una pena detentiva e/o nella sospensione della patente. Questa norma è ugualmente applicabile agli automobilisti stranieri in visita in Serbia.

Limite consentito: 0,0 grammi/lt di sangue

Test di rilevamento:  

È obbligatorio sottoporsi al test in caso di richiesta da parte delle autorità preposte. A seguito del test può anche essere richiesto un prelievo del sangue

Sanzioni:

  • rifiuto test tasso alcolemico: ritiro della patente di guida fino a 2 anni; multa fino a 15.000 SKK
  • guida in stato d’ebbrezza o sotto influenza stupefacenti: ritiro della patente di guida; multa fino a 10.000 SKK

Limite consentito: 0,5 grammi/lt di sangue (conducente professionista: 0,0)

Test di rilevamento:  

i test vengono effettuati nel caso un conducente sia sospettato di essere sotto l’influenza dell’alcol o di stupefacenti, oppure a seguito di un incidente o di un’infrazione. Il test di rilevamento sul posto è di norma seguito da un controllo più approfondito da effettuarsi in un posto di polizia o da un esame medico.

Sanzioni:

  • fino a 0,50 (se il conducente non può guidare in sicurezza): 126 EUR 
  • da 0,51 a 1,00: 147 EUR 
  • da 1,1: 378 EUR + possibile sospensione della patente di guida
  • guida sotto l’infuenza di stupefacenti: min. 504 EUR + sospensione della patente di guida

Limite consentito: 0,25 grammi/lt di sangue

Test di rilevamento:

Un conducente sospettato d’essere sotto l’influenza dell’alcol o che abbia commesso un’infrazione deve sottoponersi al test del “palloncino”. Se il conducente rifiuta di sottoporsi al test alcolico, può essere accusato del reato di “desobediencia grave” che viene punito con l’incarcerazione da 6 mesi ad un anno e il suo veicolo può essere fermato dalla polizia, salvo che non vi sia un’altra persona che lo possa condurre. In caso d’incidente, i conducenti devono sottoporsi al test dell’alcol.

Sanzioni:

  • da 302 a 602 EUR;
  • la polizia può imporre delle multe sul posto. Un automobilista che paga la multa immediatamente beneficia di una riduzione del 30%;
  • sospensione della patente;
  • pena detentiva;

Limite consentito: 0,2 grammi/lt di sangue

Test di rilevamento:

La polizia può richiedere a qualsiasi conducente preso a caso, anche se non ha commesso alcuna infrazione, di sottoporsi ad un test. Il test più ricorrente è quello dell’alito. Se il risultato mostra che il conducente ha nel sangue più di 0,20 di alcol, sarà sottoposto ad un’analisi del sangue o dell’urina nel posto di polizia più vicino

Sanzioni:

Un tasso di alcolemia oltre 1,0 gr/lt è considerato infrazione grave per cui viene a volte inflitto 1 mese di arresto oltre alla sospensione della patente da 1 a 12 mesi a seconda dei casi.

Limite consentito: 0,5 grammi/lt di sangue  

Test di rilevamento:

può essere richiesto a seguito di un incidente o per un controllo.

Sanzioni:

La legge è molto severa e vengono effettuati frequenti controlli casuali.

Per l’automobilista colpevole è previsto: il ritiro della patente, una multa salatissima e una possibile detenzione.

Un passeggero in possesso della patente di guida che viagga in macchina con un conducente ubriaco è ugualmente responsabile e quindi punibile dalla legge svizzera.

Nel caso di un incidente, l’assicurazione per la vettura, per i passeggeri e la responsibilità civile possono essere annullate se si verifica che il conducente era sotto l’influenza di alcol.

Limite consentito:

  • 0,5 grammi/lt di sangue per i conducenti di veicoli privati senza rimorchio;
  • 0 per i conducenti degli altri veicoli.

Test di rilevamento:

chiunque può essere sottoposto all’alcotest.

Sanzioni:

ammenda e/o arresto da 15 a 60 giorni

Limite consentito: 0,0 grammi/lt di sangue

Test di rilevamento:

i test sono obbligatori per chiunque sia sospettato di guidare in stato di ebbrezza

Limite consentito: 0,0 grammi/lt di sangue: “tolleranza zero”!

Test di rilevamento:

La polizia può sottoporre un conducente sospettato di guidare sotto l’influenza dell’alcol ad un test dell’alito

Sanzioni:

Sono previste  multe elevate fino a 250 euro per eccesso di velocità e guida in stato di ebbrezza. In questo, come in qualsiasi altro caso di infrazione del codice stradale da parte di stranieri, la Polizia procede con il ritiro del passaporto fino al arrivare al pagamento della sanzione in valuta locale.

  • Se il tasso alcolico è inferiore a 0,80, il conducente dovrà pagare un’ammenda;
  • Se il tasso è superiore a 0,80, dovrà affrontare il processo;
  • Si è egualmente punibili se si permette di guidare ad una persona in stato d’ebbrezza o sotto gli effetti di una qualsiasi droga.

Limite consentito: 0,05 grammi/lt di sangue

Test di rilevamento:

La polizia può effettuare dei controlli dell’alito a caso e in caso di persone sospette sottoporle ad una analisi del sangue.

Limite consentito: 0,30 grammi/lt di sangue

esclusi i neopatentati per tre anni che dovranno avere 0,00.

Limite consentito: 0,00 grammi/lt di sangue

È severamente vietato guidare sotto l’effetto dell’alcol e/o di droghe (prevista la sanzione del ritiro della patente e dell’arresto).

Limite consentito: 0,03 grammi/lt di sangue

Test di rilevamento: chiunque venga sospettato di guidare sotto l’influenza dell’alcol o di droghe deve sottoporsi ad un test alcolemico o ad un esame medico.

La concentrazione di alcol nel sangue di chi conduce veicoli deve essere inferiore allo 0,03%. Se un esame medico comprova che le capacità del conducente sono inficiate dall’alcol, costui incappa nelle sanzioni relative indipendentemente dal tasso alcolemico.

E’ prevista la pena fino a 60 giorni di prigione per coloro che vengono trovati con un tasso alcolico nel sangue di 2g per ogni kg di peso corporeo. I giovani conducenti non devono avere alcun tasso alcolemico nel sangue.

Un autista professionale non può consumare alcol in orario di lavoro.

Limite consentito: 0,00 grammi/lt di sangue

Limite consentito: 0,00 grammi/lt di sangue

Limite consentito: 0,80 grammi/lt di sangue.

  • Le autorità locali possono stabilire anche un limite inferiore per esempio 0,50.
  • Ai giovani automobilisti di età dai 16 ai 21 anni, come pure agli automobilisti che hanno appena conseguito la patente, non è consentito alcun tasso di alcolemia. 

Test di rilevamento:

È obbligatorio sottomettersi al test di alcolemia in caso di richiesta.

Sanzioni:

  • multe da 600 a 2000 dollari;
  • sospensione della patente da 12 mesi a 3 anni;
  • arresto per 6 mesi
  • Chi oltrepassa i limiti non commette un reato ma può essergli immediatamente sospesa la patente per 3 mesi (opp. 1 anno in caso di recidiva) con sequestro del veicolo, ecc.. 
  • Il codice penale prevede una incriminazione in caso di rifiuto del test.

Note particolari:

È proibito portare una bottiglia di vino aperta in un veicolo a motore. In alcuni stati e territori è permesso avere dell’alcool nel cofano della vettura o in un camper a condizione che sia fuori dalla portata del conducente.

Limite consentito:

  • 0,80 grammi/lt di sangue.
  • 0,50 per i conducenti di veicoli e per il trasporto merci leggero
  • 0,00 per i conducenti di mezzi pesanti

Test di rilevamento:

la polizia può fermare qualsiasi conducente sospettato di essere in stato di ebbrezza.

Sanzioni:

il conducente viene multato e la patente viene sospesa per 15 gg

Limite consentito: 0,0 grammi/lt di sangue.

Test di rilevamento:

Se un guidatore viene sospettato di essere sotto l’influenza di alcol, può essere sottoposto ad un prelievo o a qualsiasi altro test di rilevamento

In tutti gli Stati e nel Distretto di Columbia è proibito guidare un veicolo sotto l’influenza dell’alcol o di droghe.

Limite consentito:

  • Il tasso alcolemico è 0,80 nella maggior parte degli Stati e nel District of Columbia.
  • I seguenti Stati hanno un limite di 1,00: Colorado, Delaware, Minnesota, New Jersey, Virginia Occidentale.
  • Il tasso limite di alcolemia per la guida di veicoli commerciali è di 0,40 e per i neo-patentati è generalmente di 0,20.

Test di rilevamento:

la legislazione di numerosi Stati precisa che tutti coloro che guidano un veicolo a motore sulle strade pubbliche devono dare il loro consenso e sottomettersi al test del sangue e dell’urina in caso di fermo. In alcuni Stati chi si rifiuta di sottoporsi al test è incriminato; nel Massachusetts per es. viene ritirata la patente per 120 giorni, in California è ritirata per un anno.

Note particolari:

Nella maggior parte degli Stati è vietato avere nel veicolo bottiglie o barattoli aperti di bevande alcoliche.  In alcuni Stati, per es. il Connecticut, un conducente con meno di 21 anni non può avere una bottiglia o barattolo, seppure chiusi, di bevanda alcolica nel veicolo a meno che non sia accompagnato da un genitore o tutore.

Limite consentito: 0,00 grammi/lt di sangue

Bevande alcoliche

La simpatica descrizione del famigerato, fatta da quelli di www.spritz.it

Lo spritz è un aperitivo amatissimo nel nordest, terra in cui affonda le sue radici da più di cento anni, avendo trovato le sue roccaforti in città come Venezia, Padova, Trieste e Treviso.

Si tratta di un composto corroborante a base di alcool, dalla funzione sociale aggregativa. Spritz e’ il nome “scientifico”, ma viene comunemente denominato Spriss o Spriz o, spesso, Sprisseto: il che dimostra l’amore della popolazione verso il Nostro, giunta a coniarne anche il vezzegiativo.La sua ricetta è avvolta da un’aura di mistero…o forse non è mai esistita!! Di certo è composto da vino bianco e acqua (o selz), ma per il resto ci si affida alla creatività del barista che lo prepara…o alla propria! Nella maggior parte dei casi le aggiunte alla “base” descritta sono quelle di quantità (…più o meno ingenti…) di Aperol, Cynar o Gin.

Ricette ? Come anticipato, la composizione del “Vero Spritz” e’ custodita gelosamente da ogni Oste ed ognuno ne ha una propria tramandata spesso da padre in figlio; non troverete mai uno Spritz uguale a un altro. Comunque la preparazione deve rispettare alcune regole perche’ la bevanda possa chiamarsi Spritz:

40% di vino bianco 30% di acqua minerale gasata, meglio se gasatissima, evitare la gazosa il restante 30% va preparato con una miscela di liquori il cui spettro varia dal Gin alla Crema Marsala senza disdegnare nessun tipo di alcoolico prodotto sul pianeta, purche’ alla fine rientri come cromatismo in un qualsivoglia “rosso”.

La gradazione finale e’ anch’essa variabile tra i 12 e i 45 gradi, la media si attesta attorno ai 15.

Dunque lo SpRiTz non ha una ricetta unica, ma varia a seconda della zona geografica, a seconda del “baretto”, o più semplicemente in base al gusto individuale.

Per le ricette vai a www.spritz.it

Danni fisici

Il fegato é l’organo più bersagliato dall’alcol per il suo ruolo chiave nell’eliminazione dell’alcol ingerito.

Ci si ammala quando si supera la soglia di consumo individuale tollerata. La gravità della malattia dipende dalla predisposizione del fegato ad ammalarsi.

Si passa dal “fegato grasso” (“steatosi”, le energie vengono utilizzate per metabolizzare l’alcol e non per eliminare i grassi che si accumulano) a malattie ben più gravi, come l’epatite alcolica e la cirrosi epatica alcolica.

L’epatite alcolica è un’infiammazione del fegato che porta alla distruzione di parte delle sue cellule. Poiché la persona con epatite alcolica si sente in buona salute, la malattia viene diagnosticata di regola solo attraverso analisi di laboratorio. Anche minime quantità di alcol peggiorano velocemente la malattia fino ad arrivare alla cirrosi epatica alcolica e, in rari casi, alla morte.

La cirrosi epatica alcolica è molto più grave, in quanto distrugge l’intera struttura del fegato. Per molti anni non ci sono sintomi, ma quando questi si presentano la maggior parte delle cellule è già distrutta. In entrambi i casi smettere di bere può fermare la malattia e consentire al fegato di riprendere le sue funzioni normali.

Un altro rischio grave è lo sviluppo di un tumore (“epatocarcinoma”). Per chi è portatore del virus dell’epatite B o C, o assume farmaci tossici per il fegato è indispensabile non bere alcolici: piccole quantità aumentano il rischio di cirrosi o tumore!

L’alcol può bruciare le cellule del cervello a prescindere dalla quantità ingerita. Le lesioni variano da persona a persona. Quelle più suscettibili ai danni da alcol possono andare incontro alla demenza alcolica, uno stato irreversibile di deterioramento delle funzioni cerebrali. Spesso la carenza di funzionalità del fegato comporta disturbi anche importanti delle funzioni cognitive anche in assenza di altri sintomi, come l’anemia. Solo smettendo di bere prima della comparsa della demenza cerebrale si può, in tempi molto lunghi, recuperare il normale funzionamento del cervello.

 

L’alcol può colpire i nervi periferici. Questa malattia viene chiamata “polinevrite alcolica”. E’ un processo degenerativo, legato alla carenza di vitamina B1. La lesione è di solito simmetrica e bilaterale e inizia a manifestarsi dalle estremità inferiori con problemi di sensibilità alle piante dei piedi, alle ginocchia e, più raramente, alle mani. In seguito si possono avvertire dolori ai muscoli accompagnati da difficoltà di movimento degli arti inferiori che possono arrivare fino alla paralisi. I muscoli sono ipotonici. L’unico modo per tornare in forma è non bere più assolutamente nessun tipo di alcolico per molti mesi.

Nausea, vomito, dolori allo stomaco e all’esofago: questi i sintomi di “esofagite” e/o “gastrite”, infiammazioni a stomaco ed esofago causati dall’effetto tossico dell’alcol.

Smettendo di bere si giunge a pronta guarigione, ma i danni aumentano se all’alcol si aggiunge il fumo delle sigarette: il rischio è quello di un tumore dell’esofago.

L’alcol può danneggiare l’intestino in modo tale da impedirgli l’assorbimento delle sostanze nutritive e delle vitamine. Queste vengono a mancare nel nostro organismo e in più compare la diarrea. Smettendo di bere, in alcuni mesi è possibile un ritorno ad una situazione di normalità.

A causa dell’alcol il pancreas può infiammarsi. Questa patologia (“pancreatite alcolica”) si manifesta attraverso dolori addominali, nausea, vomito e diarrea. E’ curabile in tempi lunghi solo con l’abolizione totale dell’alcol.

Vino e alcol non fanno esattamente buon sangue: i globuli rossi a causa dell’alcol, possono diminuire sensibilmente (anemia) ed aumentare di volume (“macrocitosi”).

Soprattutto in chi beve birra il cuore può progressivamente dilatarsi (“miocardiopatia dilatativa”), diventare sempre meno elastico e quindi più propenso a problemi legati ai movimenti contrattili.

E’ anche vero che da numerosi studi è saltato fuori come basse quantità di alcol, circa 25 grammi al giorno (ehi, la dose non è cumulabile!), riducano le malattie.

Bisogna comunque tener conto che se si ricavano benefici al cuore, si possono presentare problemi in altri organi!

Anche piccole dosi di alcol durante la gravidanza possono provocare gravi lesioni al feto (“sindrome feto-alcolica”) ed aumentare il rischio di aborto. Inoltre il nascituro non è dotato di sistemi enzimatici per lo smaltimento dell’alcol che agisce quindi direttamente sul cervello in formazione distruggendo i neuroni.

L’alcol può causare gravi danni agli organi genitali, riducendone fertilità e potenza sessuale (da non confondere con il desiderio sessuale)! Il ritorno alla normalità richiede tempi molto lunghi, ovviamente senza bere!

Se bevi ricorda che...

Già dopo il primo bicchiere i riflessi sono disturbati: all’aumentare del numero di bicchieri, aumentano i tempi di reazione e si complica la coordinazione dei movimenti.

Si calcola che il tempo di reazione del guidatore sobrio sia attorno al secondo. Anche bevendo moderatamente, i tempi di reazione aumentano senza rendersene conto.

Ad esempio: un guidatore con un tasso vicino ai 0,5g/l, cioè ancora entro i limiti di legge, ha un tempo di reazione doppio. Pur guidando con prudenza, in situazione di emergenza rischia molto di più del guidatore sobrio (confronta l’immagine sotto).

Chi beve abitualmente sembra “tenere meglio l’alcol”, cioè sembra meno sensibile ai suoi effetti di un consumatore occasionale.

In realtà si tratta solo di una impressione perchè l’alcolemia cresce in entrambi.

L’alcol infatti produce tolleranza (cioè la necessità di aumentare le dosi per ottenere gli stessi effetti) e poi una vera dipendenza.

Alcune persone, dopo aver fatto l’alcol test al camper di Fuori Posto, si stupivano dei valori elevati pur non “sentendo” grossi effetti. Altre si stupivano del contrario.

La sensazione soggettiva quindi non è mai un buon termometro, specialmente se devi guidare o lavorare con strumenti pericolosi.

Le bevande alcoliche hanno un effetto disinibente (ma questo già lo sapevi!): il punto è che in questo modo si possono correre alcuni rischi, tra i quali quello di sottovalutare l’importanza della protezione nei rapporti sessuali.

Inoltre non dovresti confondere il desiderio con le prestazioni!!!

Infatti L’alcol produce un calo dello stimolo di ormoni maschili nell’uomo e femminili nella donna e già a basse dosi vi è la possibilità di una riduzione dell’ormone testosterone e della capacità di erezione.

Forse non tutti sanno che...

L’alcol riduce la capacità visiva e la visione notturna del 25%.

Provoca inoltre l’effetto “sdoppiamento” e riduce anche la visione laterale, cioè la capacità di accorgersi di auto e pedoni provenienti da destra e da sinistra.

L’assorbimento dell’alcol nel nostro corpo è totale e rapido: inizia già nel cavo orale e prosegue a livello gastrico ed intestinale. Ovviamente contano molto i tempi e i modi di assunzione: ad esempio le abbuffate di superalcolici (=Binge Drinking), per sballare rapidamente, aumentano rischi e danni

In Italia l’alcol causa:

  • il 46% degli incidenti stradali;
  • quasi il 30% degli infortuni sul lavoro.

Ma è logico! Pensa che:

  • Chi guida con un’alcolemia di 0,5 si espone ad un rischio di incidente doppio rispetto a chi guida sobrio;
  • Chi guida con alcolemia di 0,8 si espone ad un rischio di incidente di 4 volte superiore a chi guida sobrio;
  • Chi guida con alcolemia di 1,5 si espone ad un rischio di incidente di ben 25 volte superiore a chi guida sobrio!

L’alcol riscalda

Ci hanno sempre raccontato che l’alcol riscalda… In realtà l’alcol fornisce solo una sensazione di calore perchè è un vasodilatatore periferico, aumenta cioè la circolazione periferica. A causa di questo, il calore interno del corpo viene disperso all’esterno e la temperatura interna scende.

Il vino fa buon sangue

Non è vero perchè il consumo di alcol è spesso responsabile di varie forme di anemia e di un aumento di grassi presenti nel sangue.

Le bevande alcoliche sono dissetanti

Un’altra balla perchè l’alcol disidrata: infatti richiede una maggiore quantità di acqua per il suo metabolismo, in quanto provoca un blocco dell’ormone antidiuretico, quindi fa urinare di più aumentando la sensazione di sete.

L’alcol dà forza

E’ vero esattamente il contrario! L’alcol è un sedativo e produce soltanto una diminuzione del senso di affaticamento e della percezione del dolore. Inoltre solo una parte delle calorie fornite dall’alcol possono essere utilizzate per il lavoro muscolare e, in alcuni casi, con rischi di danni acuti o cronici specialmente alla muscolatura scheletrica.

La birra fa latte

In realtà la donna per produrre latte ha bisogno di liquidi, non di birra. L’alcol che la donna beve passa nel latte materno e viene assunto dal bambino. Una delle prime conseguenze è l’assopimento del bambino prima di aver terminato la normale “poppata” con conseguenze sulla crescita normale.

In Italia gli infortuni sul lavoro sono circa 1 milione all’anno. Si stima che tra il 10 e il 30% di questi siano legati all’uso di alcol. Pertanto, anche accettando la stima più bassa (10%), potrebbero essere correlati al consumo di bevande alcoliche almeno 100.000 infortuni sul lavoro all’anno.

Una persona con problemi alcol-correlati fa registrare un numero di assenze dal posto di lavoro di 3/4 volte superiore agli altri lavoratori.

Una persona con problemi alcolcorrelati si ammala con una frequenza 4 volte superiore alla media.

I problemi alcolcorrelati rappresentano il 40% dei cambi di lavoro.

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